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LO STATUTO DEL CLUB

 
  • Art. 1 –
  • E’ costituito, a tempo indeterminato, un club denominato “SENSA COGNISSION” – Toro Club Collegno che ha sede in Corso Togliatti 11 a Collegno.
     
     
  • Art. 2 –
  • L’Associazione ha lo scopo di rafforzare, mediante la propria organizzazione, la coesione tra i sostenitori del Torino Calcio per conservare, rinnovare e tenere alta la tradizione granata.
     
     
  • Art. 3 –
  • Organi dell’associazione sono l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo.
     
     
  • Art. 4 –
  • Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali dell’Associazione con almeno 10 giorni di preavviso o con avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo. L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea.
     
     
  • Art. 5 –
  • L’Assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo. Essa:

      a. Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale.
      b. Approva il rendiconto economico (bilancio) consuntivo e preventivo.
      c. Nomina i membri del Consiglio direttivo (ogni cinque anni)
      d. Delibera su ogni altro oggetto sottoposto alla sua approvazione nell’ambito dello statuto in vigore. L’Assemblea Ordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto.
     
     
  • Art. 6 –
  • L’Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci. L’Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
     
     
  • Art. 7 –
  • In prima convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima.
     
     
  • Art. 8 –
  • L’associazione è composta da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri eletti fra i soci fondatori. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, i quali compongono il Comitato Esecutivo; e fissa le responsabilità agli incarichi degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. La durata delle cariche sociali è di cinque anni a partire dall’anno solare.
     
     
  • Art. 9 –
  • Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 3 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato Esecutivo o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri.
     
     
  • Art. 10 –
  • Il Consiglio Direttivo deve:

      a. Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dalla Assemblea dei soci;
      b. Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
      c. Redigere i rendiconti economici (bilanci):
      d. Compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
      e. Approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
      f. Formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
      g. Deliberare circa la sospensione e l’espulsione dei soci;
      h. Favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione:
     
     
  • Art. 11 –
  • Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
     
     
  • Art. 12 –
  • Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano a un componente del Comitato Esecutivo, che convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea in conformità delle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell’Assemblea, firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall’Associazione, soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.
     
     
  • Art. 13 –
  • La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all’Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza di 4/5 dei presenti.
     
     
  • Art. 14 –
  • In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art. 7 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, L:23/12/96,n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
     



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